Le compagnie di assicurazione sono in grado di gestire, proteggere e far crescere il risparmio con strumenti avanzati e con dei grandi vantaggi rispetto ad altre forme di investimento.
Impignorabilità e insequestrabilità
L’articolo 1923 del codice civile – diritti dei creditori e degli eredi – al primo comma dice: le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
In pratica tutte le polizze in cui è presente seppur in minima parte il rischio demografico e nelle quali è presente la figura dell’assicurato che si possono qualificare come polizze vita non sono sequestrabili o pignorabili.
Per diritto di completezza, la più recente giurisprudenza ha alle volte cercato di stravolgere questo principio, ma dove sono palesi le finalità previdenziali e il contratto è stato stipulato in bonis senza alcun legame con creditori ipotetici futuri, la polizza vita è ancora oggi, l’unico strumento che difende i capitali da eventuali creditori.
Le somme delle polizze vita sono fuori dall’ asse ereditario
Le polizze assicurative possono essere utilizzate per tutelare le persone a noi care , uscendo quasi totalmente dall’ asse ereditario infatti: l’ articolo 1920 del codice civile sancisce che nel caso delle polizze vita l’atto di designazione del beneficiario è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi nel senso che il beneficiario non acquista il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio (per diritto proprio) in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato.





Un investimento può essere considerato sicuro quando in ogni caso ad una data prestabilita il denaro investito viene restituito interamente. Un investimento non è sicuro quando sussiste il pericolo effettivo del fallimento del debitore o quando l’investitore partecipi alle operazioni finanziarie del debitore assumendone anche i rischi, come nel caso di azioni o di fondi.