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Gestire un Condominio è una professione sempre più complessa possiamo assimilare il Condominio a una piccola azienda, con tutti gli obblighi e le sanzioni che ne derivano. La polizza di tutela legale rimborsa le spese legali e peritali per ogni grado e sede, compreso arbitrato, per la tutela dei diritti soggettivi degli assicurati come espressamente previsto dalle condizioni generali e particolari di polizza, in conseguenza di fatti relativi al Condominio e alla sua gestione.

Alcuni esempi di Difesa civile per richieste di risarcimento danni formulate da terzi

Dalla persona che scivola a causa dell’androne sdrucciolevole, a chi si ferisce per una vetrata non segnalata. I casi potrebbero essere infiniti. In tutti questi eventi l’amministratore viene chiamato a rispondere sia civilmente che anche penalmente.

Come agisce la tutela legale nelle Assemblee condominiali

Le assemblee condominiali, sempre più terreno di scontro. Come è noto, sono frequenti i “vivaci” disaccordi di chi vuole ridipingere le scale, chi si oppone ai lavori di manutenzione dell’ascensore, chi richiede pedane per disabili e soprattutto, contestazioni sulle tabelle millesimali.

Per questo motivo, abbiamo ritenuto doveroso garantire la migliore assistenza legale al Condominio, nel caso, sempre più in
aumento, di impugnazioni da parte di altri condomini.

Posso utilizzare la tutela legale anche per recuperare le spese condominiali insolute

La necessità di agire per recuperare le spese condominiali rimaste insolute: sia nell’evidente interesse del Condominio stesso, sia a tutela dell’ amministratore in quanto, in caso di inerzia, lo stesso sarà chiamato a rispondere per il proprio inadempimento.

Tante le vertenze, data anche la litigiosità che caratterizza la vita fra condomini. E diverse sono le problematiche che spesso si intrecciano: civili, penali, per illeciti amministrativi, che richiedono l’intervento di Avvocati altamente specializzati.

In caso di disaccordo con la Compagnia che assicura il fabbricato posso usufruire della polizza di tutela legale

Nel caso di stipula di una polizza di Tutela Legale con un assicuratore diverso da quello del fabbricato, posso usare la tutela legale anche per le controversie con l’assicurazione! UCA tutela legale è da sempre indipendente.

Chi non si è mai trovato a ricorre ad un avvocato nella propria vita privata? Il vicino di casa getta rifiuti nel giardino o ha costruito un muro non rispettando le distanze? Oppure il cane è scappato e ha dato un morso? Con la polizza tutela legale sono pagate le spese legali e peritali per ogni stato grado e sede, compreso arbitrato, sino alla concorrenza del massimale indicato.

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Che avvocato scegliere

La tutela legale può prevedere l’autonoma scelta dell’avvocato, scegliendo quello che è di fiducia autonomamente. In alcuni casi, però è utile farsi consigliare: la tutela legale attraverso il servizio assistenza fa anche questo. Su tematiche estremamente specialistiche consiglia anche i migliori avvocati.

La compagnia può entrare nel merito della opportunità o meno di rivolgersi ad un legale

La polizza UCA oggetto della presente Scheda Prodotto garantisce il pagamento delle spese legali all’assicurato indipendentemente da qualsiasi considerazione di opportunità o convenienza del sinistro per la Compagnia, non operando quindi nessuna valutazione nel merito. UCA interviene sempre, senza tenere conto delle possibilità di successo della causa che l’Assicurato intende proporre o subisce. Le garanzie prestate sono reali e le condizioni trasparenti.

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Devi garantire il tuo affitto al proprietario?
O sei il proprietario e vuoi dormire sonni tranquilli?
Tutela affitto paga le spese legali e peritali per ogni grado e sede di giudizio sino alla concorrenza del massimale indicato, per la tutela dei diritti soggettivi del proprietario dell’unità immobiliare assicurata nei confronti del Conduttore e del garante.

Ma la tutela legale, mi rimborsa anche i canoni non pagati

UCA è una delle poche compagnie presenti nel mercato italiano che predispone un indennizzo forfetario per i canoni di
locazione insoluti a titolo di concorso, per evento e per l’intera durata del contratto sino al concorso degli importi e delle
mensilità indicate in polizza

Il proprietario o il locatore può essere un’azienda

Si la polizza è sia per le locazioni tra privati che con aziende.

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Il motivo più frequente di ricorso ad un legale è senza dubbio la circolazione stradale. Un incidente in cui la colpa non è chiara, danni fisici o litigi sul risarcimento possono essere affrontati in sede legale. Oggi con la legge sull’omicidio stradale la tutela legale nel mondo auto non è più un optional.

Tutela legale

Richiesta Preventivo

Contattaci e saremo lieti di sottoporti il nostro Preventivo.

Quando scatta la legge sull'omicidio stradale

Comunemente si pensa che la legge intervenga solo in caso di morte a seguito di incidente stradale, ma no è così. Come abbiamo già avuto modo di rilevare sin dalle prime applicazioni, la normativa colpisce indistintamente chiunque
abbia causato un incidente stradale che abbia delle conseguenti lesioni, anche ritenute “vox populi” lievi. Se a causa di un tamponamento un passeggero riporta lesioni superiori ai 40 gg scatta già la denuncia penale da parte delle autorità e on solo per chi guida sotto effetto di alcool o di droghe, ma anche se il sinistro è dovuto a una manovra ritenuta
particolarmente grave dal legislatore.

Quali sono le conseguenze della legge 41/2016 sull'omicidio stradale

Pene più severe, fino a 18 anni di carcere. Arresti in flagranza. Più sospensioni cautelari della patente. Inibizione alla guida fino a 30 anni. In sostanza, questo è il contenuto della Legge 41/2016 sull’omicidio stradale e le lesioni stradali (artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.).
L’aggravamento delle sanzioni richiede necessariamente che le indagini vengano svolte con la massima professionalità e tempestività. E a maggior ragione che la raccolta di prove a difesa avvenga non solo da parte dei Legali, ma anche e, possiamo dire, soprattutto, da Consulenti particolarmente specializzati nell’infortunistica stradale. E’ bene evidenziare come l’omicidio stradale aggravato sia l’unico reato colposo per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato. Presupposti sono: alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ebbrezza alcoolica con tasso etilico superiore a 1,5 l/g e, per gli autisti professionali (conducenti di camion, bus) oltre 0,81 l/g.
Negli altri casi di omicidio stradale e per lesioni stradali aggravate è ammesso l’arresto facoltativo in flagranza.
Certamente si tratta di misure cautelari, provvisorie. Ma non dimentichiamo che il conducente viene privato della libertà personale anche (è il caso dell’arresto facoltativo) per aver “bruciato il rosso” investendo un pedone, o per aver ecceduto nella velocità.
All’udienza di convalida, nelle 48 successive, il Pubblico Ministero valuta se l’arresto o il fermo debbano essere confermati o se non ne sussistano i presupposti.

E quindi cosa succede se a seguito di un sinistro qualcuno riporta lesioni superiori a 40 gg.

Anche senza denuncia della controparte, l’autorità giudiziaria in autonomia e d’ufficio recapitano l’ipotesi di reato. Da quel punto si inizia il percorso processuale in cui inizia la propria difesa. E’ evidente che il ruolo svolto in questa particolare situazione dal Legale è di fondamentale importanza, così pure la sua massima competenza, affinché vengano fin da subito rilevate e fatte valere altre concause, quali la cattiva manutenzione del manto stradale dissestato, la condotta della stessa vittima, l’assenza di segnaletica dunque la scelta dell’Avvocato può ”fare la differenza” fra la libertà ed il carcere.

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Nel settore sanitario chi disciplina la mia responsabilità penale

La disciplina della responsabilità penale del medico è normata da due importanti interventi di modifica: la legge n. 189/2012, nota come legge “Balduzzi”, e successivamente la legge n. 24/2017, nota come legge “Gelli”, che ha completamente innovato i confini di rilevanza penale del comportamento dei sanitari.

Quali sono le conseguenze della legge 41/2016 sull'omicidio stradale

L’emanazione della legge Gelli numero 24/2017 ha abrogato il primo comma dell’articolo 3 della legge Balduzzi, apportando modifiche al codice penale.
La riforma ha decretato l’introduzione nel codice penale dell’articolo 590/sexies nel quale si specifica che “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
La norma elimina ogni riferimento al grado della colpa, con soppressione di qualsiasi riferimento alla colpa lieve e rinvio generico all’imperizia del sanitario e al rispetto delle linee guida previste dalla legge o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali.

Professioni tecniche , oltre la Responsabilità civile , quali insidie

L’obbligo assicurativo introdotto dalla L.148/2011 intende tutelare il cliente per eventuali danni di cui il professionista possa rendersi responsabile nello svolgimento dell’incarico affidatogli.
La responsabilità del professionista però non si esaurisce all’ambito civile ma può estendersi anche a quello penale.
La responsabilità penale insorge nel momento in cui il professionista si renda responsabile di un fatto o di un atto (commissivo od omissivo) individuato dal Codice Penale o da leggi speciali come reato.
I reati si dividono, in base alla loro gravità e alla pena, in delitti e contravvenzioni e le pene previste sono di tipo detentivo o di tipo pecuniario,
I delitti possono essere di tre tipi:
– delitti colposi, ovvero contro l’intenzione, quando l’evento non è voluto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti;
– delitti preterintenzionali, ovvero oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento più grave di quello voluto;
– delitti dolosi, ovvero secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, risultato dell’azione od omissione, è previsto e voluto dal soggetto.
La principale peculiarità della responsabilità penale, rispetto a quella civile, è quella di essere strettamente personale e non trasferibile.
La tutela legale offre una copertura a 360° sia in ambito civile (eventuali disaccordi con la compagnia o maggiori pretese da parte del cliente) sia in ambito penale, permettendo la scelta di un legale (specialista e dunque costoso) oltre perizie , per ottenere la migliore difesa in un ambito dove le conseguenze sono gravissime.

Un professionista è al centro spesso di discussioni legali e di procedimenti civili o penali. Il medico dopo un intervento, come pure l’ingegnere può venir accusato di aver errato nel suo lavoro. Tutte le figure professionali hanno un rischio enorme. Perché non coprirlo?

Ogni professionista deve in base alla Riforma delle professioni contenuta nel dlgs 137/2012 stipulare polizza per danni causati al terzi nell’ esercizio della sua attività.

La necessità di coprire eventuali danni a terzi, clienti e pazienti è sempre stata una necessità per il professionista; la legge del 2012 lo ha reso obbligatorio recitando così:

Decreto Legislativo 137/2012
Art. 5 – Obbligo di assicurazione
1. Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Professione Sanitaria

Il mondo sanitario è oramai riconosciuto come uno degli ambiti di maggiore contenzioso tra Utente (paziente) e Professionista (Medico o Operatore sanitario). Il mercato assicurativo italiano ha, in fasi alterne, cercato di non assumere questo tipo di rischio considerato troppo oneroso. Nel frattempo anche grazie alla crescente legislazione e giurisprudenza sono nate delle compagnie specializzate che coprono i rischi generati dall’ attività professionale nel mondo della sanità.

Legge Gelli rivoluzione copernicana

La legge 8 marzo 2017 n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, detta anche Legge Gelli, sancisce l’ obbligo di assicurazione per le strutture e per ogni esercente le professioni sanitarie.

La legge riconferma l’obbligatorietà assicurativa solo per le strutture sanitarie pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie. Rimane l’obbligatorietà per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgano l’attività libero professionale.

La vera innovazione è l’ obbligatorietà della copertura assicurativa per l’azione di rivalsa, ovvero se il professionista commette un errore grave (colpa grave) deve contribuire “quota parte” al risarcimento del danno causato. Di fatto dunque per i liberi professionisti titolari di studio la responsabilità rimane di tipo contrattuale. Chi invece esercita come collaboratore esterno negli studi dei colleghi o lavora, con qualsiasi tipo di contratto, come collaboratore esterno risponde per responsabilità extracontrattuale.

I tipi di colpa

La legge prevede differenze di colpa, vediamo i tre tipi di colpa:

  • Colpa Lievissima
  • Colpa lieve: quando non viene rispettata la normale diligenza richiesta ad un professionista, che – è sempre bene ripeterlo – è comunque gravato da un onere di diligenza superiore a quella richiesta al comune cittadino.
  • Colpa Grave: quando non vengono rispettate nemmeno le più elementari indicazioni di condotta, che chiunque rispetterebbe.

Quale polizza scegliere

Abbiamo fatto una scelta di campo, scegliendo una delle Compagnie più esperte e grandi d’Europa sull’RC medica.

AmTrust Europe in Italia è la compagnia leader per il settore assicurativo della Responsabilità Sanitaria. Attiva in Italia dal 2009 è leader di mercato con oltre il 60% per le coperture stipulate con gli enti ospedalieri e con oltre 100.000 medici assicurati.

Am trust offre una gamma di soluzioni specifiche per il sistema sanitario, il comparto medico e non medico, medical malpractice, responsabilità civile terzi e prestatori d’opera, responsabilità civile professionale, assicurazione per la colpa grave.

AmTrust Linea Persona, prodotti dedicati al comparto medico e non medico

AmTrust Doctors Silver: prodotto per la responsabilità civile e professionale dei medici.

AmTrust Doctors Gold: prodotto per la responsabilità civile e professionale e la tutela legale dei medici.

AmTrust Nurse&Care Silver: prodotto per la responsabilità civile professionale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Nurse&Care Gold: prodotto per la responsabilità civile professionale e la tutela legale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Linea Aziende, prodotti dedicati alle aziende sanitarie, laboratori, cliniche private.

AmTrust Colpa Grave: prodotto per la responsabilità civile professionale per colpa grave dei dipendenti di aziende sanitarie.

AmTrust Home&Care:  prodotto per la responsabilità civile delle strutture residenziali e socio-sanitarie.

AmTrust Clinics: prodotto per la responsabilità civile strutture sanitarie private e personale non dipendente.

AmTrust Labs: prodotto per la responsabilità civile per strutture ambulatoriali – laboratori di analisi – centri di diagnostica.

AmTrust Clinical Trials: prodotto per la responsabilità civile delle sperimentazioni cliniche

Responsabilità penale

La responsabilità medica, peraltro, non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale.
Infatti l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.
Tale responsabilità non può essere ceduta alla compagnia di assicurazione come quella civile, ma il professionista può tutelarsi attraverso la polizza tutela legale che mette a disposizioni capitali per la scelta dei migliori legali e per accedere a tutti gli strumenti utili, come le perizie di parte, nel procedimento penale.

Professioni tecniche e liberali

Il D. Lgs.n. 138 del 13 agosto 2011e la legge 148/2011 ha reso l’Assicurazione RC Professionale obbligatoria per tutti i professionisti che intendono iscriversi all’Albo.
L’ingegnere che commette un errore di calcolo o il commercialista che inverte per errore una cifra nella dichiarazione, sono solo alcuni degli esempi che possono essere fatti per affermare che, al di la dell’ obbligo, la Responsabilità Civile per un professionista è un valore aggiunto.
Nelle professioni tecniche e liberali possiamo inserire ad esempio: ingegneri, avvocati, geometri, amministratori di condominio, commercialisti o consulenti del lavoro.

Focus avvocati

La riforma forense (legge 247/2012), poi attuata dal decreto del 22 settembre 2016 del ministro della Giustizia, allinea gli avvocati alle altre professioni, per cui l’assicurazione per la responsabilità professionale è vincolante dal 2013. L’obbligo riguarda gli avvocati, le associazioni e le società tra professionisti e coinvolge direttamente non solo chi non ha
ancora una polizza. Anche i legali già assicurati devono verificare che i loro contratti siano adeguati alle condizioni e ai massimali minimi stabiliti dal decreto del ministero della Giustizia. Attenzione, quindi, a cercare la polizza giusta: non tutte quelle offerte dal mercato potrebbero essere allineate ai nuovi parametri.

Vediamo insieme quanto riportato nella legge per quanto riguarda i massimali minimi in base alla tipologia di organizzazione:

Attività svolta in forma individuale con fatturato non superiore a € 30.000
massimale € 350.000,00

Attività svolta in forma individuale con fatturato tra i € 30.000 e i € 70.000
massimale € 500.000,00

Attività svolta in forma individuale con fatturato sopra i € 70.000
massimale € 1.000.000,00

Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un massimo di € 500.000 di fatturato
massimale € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 4.000.000, per anno

Attività svolta in forma collettiva ( studio associato o società tra professionisti) con un più di 10 professionisti
massimale € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 10.000.000, per anno

Per tutte le professioni: cos'è la clausola claims made

Veniamo a conoscenza dei danni arrecati ad altri immediatamente?
Passano giorni? O alle volte anche mesi o anni?
Dall’ inglese Claims Made potremmo tradurla con “a richiesta fatta”. Generalmente quando viene inserita la clausola Claims made si intende legare il sinistro e il danno al momento in cui per la prima volta qualcuno avanza pretese risarcitorie o comunque lamenta la possibilità che sia stato danneggiato.

La differenza tra una polizza assicurativa in regime claims made ed una in regime “Loss occurrence” (altra forma di stipula delle polizze assicurative) è immediatamente percepibile nel caso della responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l’errore professionale ed il momento in cui il cliente ha percezione dell’errore professionale
può passare molto tempo.

In definitiva la clausola Claims made tutela, nelle professioni, l’ Assicurato che è chiamato a rispondere, in un determinato momento, di un danno avvenuto in precedenza e di cui ne viene a conoscenza con ritardo.

Quale polizza scegliere

Abbiamo fatto una scelta di campo, scegliendo una delle Compagnie più esperte e grandi d’Europa sull’RC medica.

AmTrust Europe in Italia è la compagnia leader per il settore assicurativo della Responsabilità Sanitaria. Attiva in Italia dal 2009 è leader di mercato con oltre il 60% per le coperture stipulate con gli enti ospedalieri e con oltre 100.000 medici assicurati.

Am trust offre una gamma di soluzioni specifiche per il sistema sanitario, il comparto medico e non medico, medical malpractice, responsabilità civile terzi e prestatori d’opera, responsabilità civile professionale, assicurazione per la colpa grave.

AmTrust Linea Persona, prodotti dedicati al comparto medico e non medico

AmTrust Doctors Silver: prodotto per la responsabilità civile e professionale dei medici.

AmTrust Doctors Gold: prodotto per la responsabilità civile e professionale e la tutela legale dei medici.

AmTrust Nurse&Care Silver: prodotto per la responsabilità civile professionale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Nurse&Care Gold: prodotto per la responsabilità civile professionale e la tutela legale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Linea Aziende, prodotti dedicati alle aziende sanitarie, laboratori, cliniche private.

AmTrust Colpa Grave: prodotto per la responsabilità civile professionale per colpa grave dei dipendenti di aziende sanitarie.

AmTrust Home&Care:  prodotto per la responsabilità civile delle strutture residenziali e socio-sanitarie.

AmTrust Clinics: prodotto per la responsabilità civile strutture sanitarie private e personale non dipendente.

AmTrust Labs: prodotto per la responsabilità civile per strutture ambulatoriali – laboratori di analisi – centri di diagnostica.

AmTrust Clinical Trials: prodotto per la responsabilità civile delle sperimentazioni cliniche

Responsabilità penale

La responsabilità medica, peraltro, non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale.
Infatti l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.
Tale responsabilità non può essere ceduta alla compagnia di assicurazione come quella civile, ma il professionista può tutelarsi attraverso la polizza tutela legale che mette a disposizioni capitali per la scelta dei migliori legali e per accedere a tutti gli strumenti utili, come le perizie di parte, nel procedimento penale.

La retroattività: cos’è? è utile? quando estenderla?

Anche le leggi che normano le responsabilità nelle professioni parlano di retroattività, vediamo cos’è in maniera pratica. La retroattività è una garanzia che consente di essere coperto per i danni che sono avvenuti anche prima della stipula della polizza assicurativa.

Questo concetto va però integrato per essere a pieno compreso con la clausola claims made e con le dichiarazioni rilasciate dall’assicurato, infatti altrimenti si potrebbe erroneamente pensare che la polizza copra i danni di cui sono a conoscenza anche prima della stipula del contratto.
La retroattività vale esclusivamente per i danni che, pur essendo avvenuti prima della stipula del contratto, non siano noti all’assicurato e di cui non vi sia “notizia” da parte del danneggiato (Claims made).

Assunto questo concetto possiamo dire che la retroattività è utilissima. Facciamo un esempio: oggi l’ing. Rossi stipula il suo contratto assicurativo RC professionale e fra un mese il sig. Verdi, cliente, lamenta che il balcone progettato due anni fa dall’ing Rossi è caduto danneggiando le auto sottostanti. Senza la retroattività questo danno sarebbe fuori dalla copertura assicurativa!

E’ intuitivo che, per rispondere all’ultima domanda, la retroattività andrebbe estesa al massimo ovvero illimitatamente. E’ anche vero che per alcuni tipi di danni la legge prevede delle prescrizioni superati alcuni tempi, ma la giurisprudenza si sta evolvendo e rendendo sempre meno certi i tempi di prescrizione.

Responsabilità penale

La responsabilità medica, peraltro, non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale.
Infatti l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.
Tale responsabilità non può essere ceduta alla compagnia di assicurazione come quella civile, ma il professionista può tutelarsi attraverso la polizza tutela legale che mette a disposizioni capitali per la scelta dei migliori legali e per accedere a tutti gli strumenti utili, come le perizie di parte, nel procedimento penale.

Ogni professionista deve in base alla Riforma delle professioni contenuta nel dlgs 137/2012 stipulare polizza per danni causati al terzi nell’ esercizio della sua attività.

La necessità di coprire eventuali danni a terzi, clienti e pazienti è sempre stata una necessità per il professionista; la legge del 2012 lo ha reso obbligatorio recitando così:

Decreto Legislativo 137/2012
Art. 5 – Obbligo di assicurazione
1. Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Professione Sanitaria

Il mondo sanitario è oramai riconosciuto come uno degli ambiti di maggiore contenzioso tra Utente (paziente) e Professionista (Medico o Operatore sanitario). Il mercato assicurativo italiano ha, in fasi alterne, cercato di non assumere questo tipo di rischio considerato troppo oneroso. Nel frattempo anche grazie alla crescente legislazione e giurisprudenza sono nate delle compagnie specializzate che coprono i rischi generati dall’ attività professionale nel mondo della sanità.

Legge Gelli rivoluzione copernicana

La legge 8 marzo 2017 n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, detta anche Legge Gelli, sancisce l’ obbligo di assicurazione per le strutture e per ogni esercente le professioni sanitarie.

La legge riconferma l’obbligatorietà assicurativa solo per le strutture sanitarie pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie. Rimane l’obbligatorietà per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgano l’attività libero professionale.

La vera innovazione è l’ obbligatorietà della copertura assicurativa per l’azione di rivalsa, ovvero se il professionista commette un errore grave (colpa grave) deve contribuire “quota parte” al risarcimento del danno causato. Di fatto dunque per i liberi professionisti titolari di studio la responsabilità rimane di tipo contrattuale. Chi invece esercita come collaboratore esterno negli studi dei colleghi o lavora, con qualsiasi tipo di contratto, come collaboratore esterno risponde per responsabilità extracontrattuale.

I tipi di colpa

La legge prevede differenze di colpa, vediamo i tre tipi di colpa:

  • Colpa Lievissima
  • Colpa lieve: quando non viene rispettata la normale diligenza richiesta ad un professionista, che – è sempre bene ripeterlo – è comunque gravato da un onere di diligenza superiore a quella richiesta al comune cittadino.
  • Colpa Grave: quando non vengono rispettate nemmeno le più elementari indicazioni di condotta, che chiunque rispetterebbe.

Quale polizza scegliere

Abbiamo fatto una scelta di campo, scegliendo una delle Compagnie più esperte e grandi d’Europa sull’RC medica.

AmTrust Europe in Italia è la compagnia leader per il settore assicurativo della Responsabilità Sanitaria. Attiva in Italia dal 2009 è leader di mercato con oltre il 60% per le coperture stipulate con gli enti ospedalieri e con oltre 100.000 medici assicurati.

Am trust offre una gamma di soluzioni specifiche per il sistema sanitario, il comparto medico e non medico, medical malpractice, responsabilità civile terzi e prestatori d’opera, responsabilità civile professionale, assicurazione per la colpa grave.

AmTrust Linea Persona, prodotti dedicati al comparto medico e non medico

AmTrust Doctors Silver: prodotto per la responsabilità civile e professionale dei medici.

AmTrust Doctors Gold: prodotto per la responsabilità civile e professionale e la tutela legale dei medici.

AmTrust Nurse&Care Silver: prodotto per la responsabilità civile professionale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Nurse&Care Gold: prodotto per la responsabilità civile professionale e la tutela legale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Linea Aziende, prodotti dedicati alle aziende sanitarie, laboratori, cliniche private.

AmTrust Colpa Grave: prodotto per la responsabilità civile professionale per colpa grave dei dipendenti di aziende sanitarie.

AmTrust Home&Care:  prodotto per la responsabilità civile delle strutture residenziali e socio-sanitarie.

AmTrust Clinics: prodotto per la responsabilità civile strutture sanitarie private e personale non dipendente.

AmTrust Labs: prodotto per la responsabilità civile per strutture ambulatoriali – laboratori di analisi – centri di diagnostica.

AmTrust Clinical Trials: prodotto per la responsabilità civile delle sperimentazioni cliniche

Responsabilità penale

La responsabilità medica, peraltro, non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale.
Infatti l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.
Tale responsabilità non può essere ceduta alla compagnia di assicurazione come quella civile, ma il professionista può tutelarsi attraverso la polizza tutela legale che mette a disposizioni capitali per la scelta dei migliori legali e per accedere a tutti gli strumenti utili, come le perizie di parte, nel procedimento penale.

Professioni tecniche e liberali

Il D. Lgs.n. 138 del 13 agosto 2011e la legge 148/2011 ha reso l’Assicurazione RC Professionale obbligatoria per tutti i professionisti che intendono iscriversi all’Albo.
L’ingegnere che commette un errore di calcolo o il commercialista che inverte per errore una cifra nella dichiarazione, sono solo alcuni degli esempi che possono essere fatti per affermare che, al di la dell’ obbligo, la Responsabilità Civile per un professionista è un valore aggiunto.
Nelle professioni tecniche e liberali possiamo inserire ad esempio: ingegneri, avvocati, geometri, amministratori di condominio, commercialisti o consulenti del lavoro.

Focus avvocati

La riforma forense (legge 247/2012), poi attuata dal decreto del 22 settembre 2016 del ministro della Giustizia, allinea gli avvocati alle altre professioni, per cui l’assicurazione per la responsabilità professionale è vincolante dal 2013. L’obbligo riguarda gli avvocati, le associazioni e le società tra professionisti e coinvolge direttamente non solo chi non ha
ancora una polizza. Anche i legali già assicurati devono verificare che i loro contratti siano adeguati alle condizioni e ai massimali minimi stabiliti dal decreto del ministero della Giustizia. Attenzione, quindi, a cercare la polizza giusta: non tutte quelle offerte dal mercato potrebbero essere allineate ai nuovi parametri.

Vediamo insieme quanto riportato nella legge per quanto riguarda i massimali minimi in base alla tipologia di organizzazione:

Attività svolta in forma individuale con fatturato non superiore a € 30.000
massimale € 350.000,00

Attività svolta in forma individuale con fatturato tra i € 30.000 e i € 70.000
massimale € 500.000,00

Attività svolta in forma individuale con fatturato sopra i € 70.000
massimale € 1.000.000,00

Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un massimo di € 500.000 di fatturato
massimale € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 4.000.000, per anno

Attività svolta in forma collettiva ( studio associato o società tra professionisti) con un più di 10 professionisti
massimale € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 10.000.000, per anno

Per tutte le professioni: cos'è la clausola claims made

Veniamo a conoscenza dei danni arrecati ad altri immediatamente?
Passano giorni? O alle volte anche mesi o anni?
Dall’ inglese Claims Made potremmo tradurla con “a richiesta fatta”. Generalmente quando viene inserita la clausola Claims made si intende legare il sinistro e il danno al momento in cui per la prima volta qualcuno avanza pretese risarcitorie o comunque lamenta la possibilità che sia stato danneggiato.

La differenza tra una polizza assicurativa in regime claims made ed una in regime “Loss occurrence” (altra forma di stipula delle polizze assicurative) è immediatamente percepibile nel caso della responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l’errore professionale ed il momento in cui il cliente ha percezione dell’errore professionale
può passare molto tempo.

In definitiva la clausola Claims made tutela, nelle professioni, l’ Assicurato che è chiamato a rispondere, in un determinato momento, di un danno avvenuto in precedenza e di cui ne viene a conoscenza con ritardo.

Quale polizza scegliere

Abbiamo fatto una scelta di campo, scegliendo una delle Compagnie più esperte e grandi d’Europa sull’RC medica.

AmTrust Europe in Italia è la compagnia leader per il settore assicurativo della Responsabilità Sanitaria. Attiva in Italia dal 2009 è leader di mercato con oltre il 60% per le coperture stipulate con gli enti ospedalieri e con oltre 100.000 medici assicurati.

Am trust offre una gamma di soluzioni specifiche per il sistema sanitario, il comparto medico e non medico, medical malpractice, responsabilità civile terzi e prestatori d’opera, responsabilità civile professionale, assicurazione per la colpa grave.

AmTrust Linea Persona, prodotti dedicati al comparto medico e non medico

AmTrust Doctors Silver: prodotto per la responsabilità civile e professionale dei medici.

AmTrust Doctors Gold: prodotto per la responsabilità civile e professionale e la tutela legale dei medici.

AmTrust Nurse&Care Silver: prodotto per la responsabilità civile professionale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Nurse&Care Gold: prodotto per la responsabilità civile professionale e la tutela legale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Linea Aziende, prodotti dedicati alle aziende sanitarie, laboratori, cliniche private.

AmTrust Colpa Grave: prodotto per la responsabilità civile professionale per colpa grave dei dipendenti di aziende sanitarie.

AmTrust Home&Care:  prodotto per la responsabilità civile delle strutture residenziali e socio-sanitarie.

AmTrust Clinics: prodotto per la responsabilità civile strutture sanitarie private e personale non dipendente.

AmTrust Labs: prodotto per la responsabilità civile per strutture ambulatoriali – laboratori di analisi – centri di diagnostica.

AmTrust Clinical Trials: prodotto per la responsabilità civile delle sperimentazioni cliniche

Responsabilità penale

La responsabilità medica, peraltro, non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale.
Infatti l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.
Tale responsabilità non può essere ceduta alla compagnia di assicurazione come quella civile, ma il professionista può tutelarsi attraverso la polizza tutela legale che mette a disposizioni capitali per la scelta dei migliori legali e per accedere a tutti gli strumenti utili, come le perizie di parte, nel procedimento penale.

La retroattività: cos’è? è utile? quando estenderla?

Anche le leggi che normano le responsabilità nelle professioni parlano di retroattività, vediamo cos’è in maniera pratica. La retroattività è una garanzia che consente di essere coperto per i danni che sono avvenuti anche prima della stipula della polizza assicurativa.

Questo concetto va però integrato per essere a pieno compreso con la clausola claims made e con le dichiarazioni rilasciate dall’assicurato, infatti altrimenti si potrebbe erroneamente pensare che la polizza copra i danni di cui sono a conoscenza anche prima della stipula del contratto.
La retroattività vale esclusivamente per i danni che, pur essendo avvenuti prima della stipula del contratto, non siano noti all’assicurato e di cui non vi sia “notizia” da parte del danneggiato (Claims made).

Assunto questo concetto possiamo dire che la retroattività è utilissima. Facciamo un esempio: oggi l’ing. Rossi stipula il suo contratto assicurativo RC professionale e fra un mese il sig. Verdi, cliente, lamenta che il balcone progettato due anni fa dall’ing Rossi è caduto danneggiando le auto sottostanti. Senza la retroattività questo danno sarebbe fuori dalla copertura assicurativa!

E’ intuitivo che, per rispondere all’ultima domanda, la retroattività andrebbe estesa al massimo ovvero illimitatamente. E’ anche vero che per alcuni tipi di danni la legge prevede delle prescrizioni superati alcuni tempi, ma la giurisprudenza si sta evolvendo e rendendo sempre meno certi i tempi di prescrizione.

Responsabilità penale

La responsabilità medica, peraltro, non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale.
Infatti l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.
Tale responsabilità non può essere ceduta alla compagnia di assicurazione come quella civile, ma il professionista può tutelarsi attraverso la polizza tutela legale che mette a disposizioni capitali per la scelta dei migliori legali e per accedere a tutti gli strumenti utili, come le perizie di parte, nel procedimento penale.

Ogni professionista deve in base alla Riforma delle professioni contenuta nel dlgs 137/2012 stipulare polizza per danni causati al terzi nell’ esercizio della sua attività.

La necessità di coprire eventuali danni a terzi, clienti e pazienti è sempre stata una necessità per il professionista; la legge del 2012 lo ha reso obbligatorio recitando così:

Decreto Legislativo 137/2012
Art. 5 – Obbligo di assicurazione
1. Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Professione Sanitaria

Il mondo sanitario è oramai riconosciuto come uno degli ambiti di maggiore contenzioso tra Utente (paziente) e Professionista (Medico o Operatore sanitario). Il mercato assicurativo italiano ha, in fasi alterne, cercato di non assumere questo tipo di rischio considerato troppo oneroso. Nel frattempo anche grazie alla crescente legislazione e giurisprudenza sono nate delle compagnie specializzate che coprono i rischi generati dall’ attività professionale nel mondo della sanità.

Legge Gelli rivoluzione copernicana

La legge 8 marzo 2017 n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, detta anche Legge Gelli, sancisce l’ obbligo di assicurazione per le strutture e per ogni esercente le professioni sanitarie.

La legge riconferma l’obbligatorietà assicurativa solo per le strutture sanitarie pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie. Rimane l’obbligatorietà per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgano l’attività libero professionale.

La vera innovazione è l’ obbligatorietà della copertura assicurativa per l’azione di rivalsa, ovvero se il professionista commette un errore grave (colpa grave) deve contribuire “quota parte” al risarcimento del danno causato. Di fatto dunque per i liberi professionisti titolari di studio la responsabilità rimane di tipo contrattuale. Chi invece esercita come collaboratore esterno negli studi dei colleghi o lavora, con qualsiasi tipo di contratto, come collaboratore esterno risponde per responsabilità extracontrattuale.

I tipi di colpa

La legge prevede differenze di colpa, vediamo i tre tipi di colpa:

  • Colpa Lievissima
  • Colpa lieve: quando non viene rispettata la normale diligenza richiesta ad un professionista, che – è sempre bene ripeterlo – è comunque gravato da un onere di diligenza superiore a quella richiesta al comune cittadino.
  • Colpa Grave: quando non vengono rispettate nemmeno le più elementari indicazioni di condotta, che chiunque rispetterebbe.

Quale polizza scegliere

Abbiamo fatto una scelta di campo, scegliendo una delle Compagnie più esperte e grandi d’Europa sull’RC medica.

AmTrust Europe in Italia è la compagnia leader per il settore assicurativo della Responsabilità Sanitaria. Attiva in Italia dal 2009 è leader di mercato con oltre il 60% per le coperture stipulate con gli enti ospedalieri e con oltre 100.000 medici assicurati.

Am trust offre una gamma di soluzioni specifiche per il sistema sanitario, il comparto medico e non medico, medical malpractice, responsabilità civile terzi e prestatori d’opera, responsabilità civile professionale, assicurazione per la colpa grave.

AmTrust Linea Persona, prodotti dedicati al comparto medico e non medico

AmTrust Doctors Silver: prodotto per la responsabilità civile e professionale dei medici.

AmTrust Doctors Gold: prodotto per la responsabilità civile e professionale e la tutela legale dei medici.

AmTrust Nurse&Care Silver: prodotto per la responsabilità civile professionale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Nurse&Care Gold: prodotto per la responsabilità civile professionale e la tutela legale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Linea Aziende, prodotti dedicati alle aziende sanitarie, laboratori, cliniche private.

AmTrust Colpa Grave: prodotto per la responsabilità civile professionale per colpa grave dei dipendenti di aziende sanitarie.

AmTrust Home&Care:  prodotto per la responsabilità civile delle strutture residenziali e socio-sanitarie.

AmTrust Clinics: prodotto per la responsabilità civile strutture sanitarie private e personale non dipendente.

AmTrust Labs: prodotto per la responsabilità civile per strutture ambulatoriali – laboratori di analisi – centri di diagnostica.

AmTrust Clinical Trials: prodotto per la responsabilità civile delle sperimentazioni cliniche

Responsabilità penale

La responsabilità medica, peraltro, non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale.
Infatti l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.
Tale responsabilità non può essere ceduta alla compagnia di assicurazione come quella civile, ma il professionista può tutelarsi attraverso la polizza tutela legale che mette a disposizioni capitali per la scelta dei migliori legali e per accedere a tutti gli strumenti utili, come le perizie di parte, nel procedimento penale.

Professioni tecniche e liberali

Il D. Lgs.n. 138 del 13 agosto 2011e la legge 148/2011 ha reso l’Assicurazione RC Professionale obbligatoria per tutti i professionisti che intendono iscriversi all’Albo.
L’ingegnere che commette un errore di calcolo o il commercialista che inverte per errore una cifra nella dichiarazione, sono solo alcuni degli esempi che possono essere fatti per affermare che, al di la dell’ obbligo, la Responsabilità Civile per un professionista è un valore aggiunto.
Nelle professioni tecniche e liberali possiamo inserire ad esempio: ingegneri, avvocati, geometri, amministratori di condominio, commercialisti o consulenti del lavoro.

Focus avvocati

La riforma forense (legge 247/2012), poi attuata dal decreto del 22 settembre 2016 del ministro della Giustizia, allinea gli avvocati alle altre professioni, per cui l’assicurazione per la responsabilità professionale è vincolante dal 2013. L’obbligo riguarda gli avvocati, le associazioni e le società tra professionisti e coinvolge direttamente non solo chi non ha
ancora una polizza. Anche i legali già assicurati devono verificare che i loro contratti siano adeguati alle condizioni e ai massimali minimi stabiliti dal decreto del ministero della Giustizia. Attenzione, quindi, a cercare la polizza giusta: non tutte quelle offerte dal mercato potrebbero essere allineate ai nuovi parametri.

Vediamo insieme quanto riportato nella legge per quanto riguarda i massimali minimi in base alla tipologia di organizzazione:

Attività svolta in forma individuale con fatturato non superiore a € 30.000
massimale € 350.000,00

Attività svolta in forma individuale con fatturato tra i € 30.000 e i € 70.000
massimale € 500.000,00

Attività svolta in forma individuale con fatturato sopra i € 70.000
massimale € 1.000.000,00

Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un massimo di € 500.000 di fatturato
massimale € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 4.000.000, per anno

Attività svolta in forma collettiva ( studio associato o società tra professionisti) con un più di 10 professionisti
massimale € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 10.000.000, per anno

Per tutte le professioni: cos'è la clausola claims made

Veniamo a conoscenza dei danni arrecati ad altri immediatamente?
Passano giorni? O alle volte anche mesi o anni?
Dall’ inglese Claims Made potremmo tradurla con “a richiesta fatta”. Generalmente quando viene inserita la clausola Claims made si intende legare il sinistro e il danno al momento in cui per la prima volta qualcuno avanza pretese risarcitorie o comunque lamenta la possibilità che sia stato danneggiato.

La differenza tra una polizza assicurativa in regime claims made ed una in regime “Loss occurrence” (altra forma di stipula delle polizze assicurative) è immediatamente percepibile nel caso della responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l’errore professionale ed il momento in cui il cliente ha percezione dell’errore professionale
può passare molto tempo.

In definitiva la clausola Claims made tutela, nelle professioni, l’ Assicurato che è chiamato a rispondere, in un determinato momento, di un danno avvenuto in precedenza e di cui ne viene a conoscenza con ritardo.

Quale polizza scegliere

Abbiamo fatto una scelta di campo, scegliendo una delle Compagnie più esperte e grandi d’Europa sull’RC medica.

AmTrust Europe in Italia è la compagnia leader per il settore assicurativo della Responsabilità Sanitaria. Attiva in Italia dal 2009 è leader di mercato con oltre il 60% per le coperture stipulate con gli enti ospedalieri e con oltre 100.000 medici assicurati.

Am trust offre una gamma di soluzioni specifiche per il sistema sanitario, il comparto medico e non medico, medical malpractice, responsabilità civile terzi e prestatori d’opera, responsabilità civile professionale, assicurazione per la colpa grave.

AmTrust Linea Persona, prodotti dedicati al comparto medico e non medico

AmTrust Doctors Silver: prodotto per la responsabilità civile e professionale dei medici.

AmTrust Doctors Gold: prodotto per la responsabilità civile e professionale e la tutela legale dei medici.

AmTrust Nurse&Care Silver: prodotto per la responsabilità civile professionale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Nurse&Care Gold: prodotto per la responsabilità civile professionale e la tutela legale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Linea Aziende, prodotti dedicati alle aziende sanitarie, laboratori, cliniche private.

AmTrust Colpa Grave: prodotto per la responsabilità civile professionale per colpa grave dei dipendenti di aziende sanitarie.

AmTrust Home&Care:  prodotto per la responsabilità civile delle strutture residenziali e socio-sanitarie.

AmTrust Clinics: prodotto per la responsabilità civile strutture sanitarie private e personale non dipendente.

AmTrust Labs: prodotto per la responsabilità civile per strutture ambulatoriali – laboratori di analisi – centri di diagnostica.

AmTrust Clinical Trials: prodotto per la responsabilità civile delle sperimentazioni cliniche

Responsabilità penale

La responsabilità medica, peraltro, non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale.
Infatti l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.
Tale responsabilità non può essere ceduta alla compagnia di assicurazione come quella civile, ma il professionista può tutelarsi attraverso la polizza tutela legale che mette a disposizioni capitali per la scelta dei migliori legali e per accedere a tutti gli strumenti utili, come le perizie di parte, nel procedimento penale.

La retroattività: cos’è? è utile? quando estenderla?

Anche le leggi che normano le responsabilità nelle professioni parlano di retroattività, vediamo cos’è in maniera pratica. La retroattività è una garanzia che consente di essere coperto per i danni che sono avvenuti anche prima della stipula della polizza assicurativa.

Questo concetto va però integrato per essere a pieno compreso con la clausola claims made e con le dichiarazioni rilasciate dall’assicurato, infatti altrimenti si potrebbe erroneamente pensare che la polizza copra i danni di cui sono a conoscenza anche prima della stipula del contratto.
La retroattività vale esclusivamente per i danni che, pur essendo avvenuti prima della stipula del contratto, non siano noti all’assicurato e di cui non vi sia “notizia” da parte del danneggiato (Claims made).

Assunto questo concetto possiamo dire che la retroattività è utilissima. Facciamo un esempio: oggi l’ing. Rossi stipula il suo contratto assicurativo RC professionale e fra un mese il sig. Verdi, cliente, lamenta che il balcone progettato due anni fa dall’ing Rossi è caduto danneggiando le auto sottostanti. Senza la retroattività questo danno sarebbe fuori dalla copertura assicurativa!

E’ intuitivo che, per rispondere all’ultima domanda, la retroattività andrebbe estesa al massimo ovvero illimitatamente. E’ anche vero che per alcuni tipi di danni la legge prevede delle prescrizioni superati alcuni tempi, ma la giurisprudenza si sta evolvendo e rendendo sempre meno certi i tempi di prescrizione.

Responsabilità penale

La responsabilità medica, peraltro, non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale.
Infatti l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.
Tale responsabilità non può essere ceduta alla compagnia di assicurazione come quella civile, ma il professionista può tutelarsi attraverso la polizza tutela legale che mette a disposizioni capitali per la scelta dei migliori legali e per accedere a tutti gli strumenti utili, come le perizie di parte, nel procedimento penale.