Ogni professionista deve in base alla Riforma delle professioni contenuta nel dlgs 137/2012 stipulare polizza per danni causati al terzi nell’ esercizio della sua attività.

La necessità di coprire eventuali danni a terzi, clienti e pazienti è sempre stata una necessità per il professionista; la legge del 2012 lo ha reso obbligatorio recitando così:

Decreto Legislativo 137/2012
Art. 5 – Obbligo di assicurazione
1. Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Professione Sanitaria

Il mondo sanitario è oramai riconosciuto come uno degli ambiti di maggiore contenzioso tra Utente (paziente) e Professionista (Medico o Operatore sanitario). Il mercato assicurativo italiano ha, in fasi alterne, cercato di non assumere questo tipo di rischio considerato troppo oneroso. Nel frattempo anche grazie alla crescente legislazione e giurisprudenza sono nate delle compagnie specializzate che coprono i rischi generati dall’ attività professionale nel mondo della sanità.

Legge Gelli rivoluzione copernicana

La legge 8 marzo 2017 n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, detta anche Legge Gelli, sancisce l’ obbligo di assicurazione per le strutture e per ogni esercente le professioni sanitarie.

La legge riconferma l’obbligatorietà assicurativa solo per le strutture sanitarie pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie. Rimane l’obbligatorietà per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgano l’attività libero professionale.

La vera innovazione è l’ obbligatorietà della copertura assicurativa per l’azione di rivalsa, ovvero se il professionista commette un errore grave (colpa grave) deve contribuire “quota parte” al risarcimento del danno causato. Di fatto dunque per i liberi professionisti titolari di studio la responsabilità rimane di tipo contrattuale. Chi invece esercita come collaboratore esterno negli studi dei colleghi o lavora, con qualsiasi tipo di contratto, come collaboratore esterno risponde per responsabilità extracontrattuale.

I tipi di colpa

La legge prevede differenze di colpa, vediamo i tre tipi di colpa:

  • Colpa Lievissima
  • Colpa lieve: quando non viene rispettata la normale diligenza richiesta ad un professionista, che – è sempre bene ripeterlo – è comunque gravato da un onere di diligenza superiore a quella richiesta al comune cittadino.
  • Colpa Grave: quando non vengono rispettate nemmeno le più elementari indicazioni di condotta, che chiunque rispetterebbe.

Quale polizza scegliere

Abbiamo fatto una scelta di campo, scegliendo una delle Compagnie più esperte e grandi d’Europa sull’RC medica.

AmTrust Europe in Italia è la compagnia leader per il settore assicurativo della Responsabilità Sanitaria. Attiva in Italia dal 2009 è leader di mercato con oltre il 60% per le coperture stipulate con gli enti ospedalieri e con oltre 100.000 medici assicurati.

Am trust offre una gamma di soluzioni specifiche per il sistema sanitario, il comparto medico e non medico, medical malpractice, responsabilità civile terzi e prestatori d’opera, responsabilità civile professionale, assicurazione per la colpa grave.

AmTrust Linea Persona, prodotti dedicati al comparto medico e non medico

AmTrust Doctors Silver: prodotto per la responsabilità civile e professionale dei medici.

AmTrust Doctors Gold: prodotto per la responsabilità civile e professionale e la tutela legale dei medici.

AmTrust Nurse&Care Silver: prodotto per la responsabilità civile professionale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Nurse&Care Gold: prodotto per la responsabilità civile professionale e la tutela legale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Linea Aziende, prodotti dedicati alle aziende sanitarie, laboratori, cliniche private.

AmTrust Colpa Grave: prodotto per la responsabilità civile professionale per colpa grave dei dipendenti di aziende sanitarie.

AmTrust Home&Care:  prodotto per la responsabilità civile delle strutture residenziali e socio-sanitarie.

AmTrust Clinics: prodotto per la responsabilità civile strutture sanitarie private e personale non dipendente.

AmTrust Labs: prodotto per la responsabilità civile per strutture ambulatoriali – laboratori di analisi – centri di diagnostica.

AmTrust Clinical Trials: prodotto per la responsabilità civile delle sperimentazioni cliniche

Responsabilità penale

La responsabilità medica, peraltro, non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale.
Infatti l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.
Tale responsabilità non può essere ceduta alla compagnia di assicurazione come quella civile, ma il professionista può tutelarsi attraverso la polizza tutela legale che mette a disposizioni capitali per la scelta dei migliori legali e per accedere a tutti gli strumenti utili, come le perizie di parte, nel procedimento penale.

Professioni tecniche e liberali

Il D. Lgs.n. 138 del 13 agosto 2011e la legge 148/2011 ha reso l’Assicurazione RC Professionale obbligatoria per tutti i professionisti che intendono iscriversi all’Albo.
L’ingegnere che commette un errore di calcolo o il commercialista che inverte per errore una cifra nella dichiarazione, sono solo alcuni degli esempi che possono essere fatti per affermare che, al di la dell’ obbligo, la Responsabilità Civile per un professionista è un valore aggiunto.
Nelle professioni tecniche e liberali possiamo inserire ad esempio: ingegneri, avvocati, geometri, amministratori di condominio, commercialisti o consulenti del lavoro.

Focus avvocati

La riforma forense (legge 247/2012), poi attuata dal decreto del 22 settembre 2016 del ministro della Giustizia, allinea gli avvocati alle altre professioni, per cui l’assicurazione per la responsabilità professionale è vincolante dal 2013. L’obbligo riguarda gli avvocati, le associazioni e le società tra professionisti e coinvolge direttamente non solo chi non ha
ancora una polizza. Anche i legali già assicurati devono verificare che i loro contratti siano adeguati alle condizioni e ai massimali minimi stabiliti dal decreto del ministero della Giustizia. Attenzione, quindi, a cercare la polizza giusta: non tutte quelle offerte dal mercato potrebbero essere allineate ai nuovi parametri.

Vediamo insieme quanto riportato nella legge per quanto riguarda i massimali minimi in base alla tipologia di organizzazione:

Attività svolta in forma individuale con fatturato non superiore a € 30.000
massimale € 350.000,00

Attività svolta in forma individuale con fatturato tra i € 30.000 e i € 70.000
massimale € 500.000,00

Attività svolta in forma individuale con fatturato sopra i € 70.000
massimale € 1.000.000,00

Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un massimo di € 500.000 di fatturato
massimale € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 4.000.000, per anno

Attività svolta in forma collettiva ( studio associato o società tra professionisti) con un più di 10 professionisti
massimale € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 10.000.000, per anno

Per tutte le professioni: cos'è la clausola claims made

Veniamo a conoscenza dei danni arrecati ad altri immediatamente?
Passano giorni? O alle volte anche mesi o anni?
Dall’ inglese Claims Made potremmo tradurla con “a richiesta fatta”. Generalmente quando viene inserita la clausola Claims made si intende legare il sinistro e il danno al momento in cui per la prima volta qualcuno avanza pretese risarcitorie o comunque lamenta la possibilità che sia stato danneggiato.

La differenza tra una polizza assicurativa in regime claims made ed una in regime “Loss occurrence” (altra forma di stipula delle polizze assicurative) è immediatamente percepibile nel caso della responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l’errore professionale ed il momento in cui il cliente ha percezione dell’errore professionale
può passare molto tempo.

In definitiva la clausola Claims made tutela, nelle professioni, l’ Assicurato che è chiamato a rispondere, in un determinato momento, di un danno avvenuto in precedenza e di cui ne viene a conoscenza con ritardo.

Quale polizza scegliere

Abbiamo fatto una scelta di campo, scegliendo una delle Compagnie più esperte e grandi d’Europa sull’RC medica.

AmTrust Europe in Italia è la compagnia leader per il settore assicurativo della Responsabilità Sanitaria. Attiva in Italia dal 2009 è leader di mercato con oltre il 60% per le coperture stipulate con gli enti ospedalieri e con oltre 100.000 medici assicurati.

Am trust offre una gamma di soluzioni specifiche per il sistema sanitario, il comparto medico e non medico, medical malpractice, responsabilità civile terzi e prestatori d’opera, responsabilità civile professionale, assicurazione per la colpa grave.

AmTrust Linea Persona, prodotti dedicati al comparto medico e non medico

AmTrust Doctors Silver: prodotto per la responsabilità civile e professionale dei medici.

AmTrust Doctors Gold: prodotto per la responsabilità civile e professionale e la tutela legale dei medici.

AmTrust Nurse&Care Silver: prodotto per la responsabilità civile professionale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Nurse&Care Gold: prodotto per la responsabilità civile professionale e la tutela legale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Linea Aziende, prodotti dedicati alle aziende sanitarie, laboratori, cliniche private.

AmTrust Colpa Grave: prodotto per la responsabilità civile professionale per colpa grave dei dipendenti di aziende sanitarie.

AmTrust Home&Care:  prodotto per la responsabilità civile delle strutture residenziali e socio-sanitarie.

AmTrust Clinics: prodotto per la responsabilità civile strutture sanitarie private e personale non dipendente.

AmTrust Labs: prodotto per la responsabilità civile per strutture ambulatoriali – laboratori di analisi – centri di diagnostica.

AmTrust Clinical Trials: prodotto per la responsabilità civile delle sperimentazioni cliniche

Responsabilità penale

La responsabilità medica, peraltro, non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale.
Infatti l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.
Tale responsabilità non può essere ceduta alla compagnia di assicurazione come quella civile, ma il professionista può tutelarsi attraverso la polizza tutela legale che mette a disposizioni capitali per la scelta dei migliori legali e per accedere a tutti gli strumenti utili, come le perizie di parte, nel procedimento penale.

La retroattività: cos’è? è utile? quando estenderla?

Anche le leggi che normano le responsabilità nelle professioni parlano di retroattività, vediamo cos’è in maniera pratica. La retroattività è una garanzia che consente di essere coperto per i danni che sono avvenuti anche prima della stipula della polizza assicurativa.

Questo concetto va però integrato per essere a pieno compreso con la clausola claims made e con le dichiarazioni rilasciate dall’assicurato, infatti altrimenti si potrebbe erroneamente pensare che la polizza copra i danni di cui sono a conoscenza anche prima della stipula del contratto.
La retroattività vale esclusivamente per i danni che, pur essendo avvenuti prima della stipula del contratto, non siano noti all’assicurato e di cui non vi sia “notizia” da parte del danneggiato (Claims made).

Assunto questo concetto possiamo dire che la retroattività è utilissima. Facciamo un esempio: oggi l’ing. Rossi stipula il suo contratto assicurativo RC professionale e fra un mese il sig. Verdi, cliente, lamenta che il balcone progettato due anni fa dall’ing Rossi è caduto danneggiando le auto sottostanti. Senza la retroattività questo danno sarebbe fuori dalla copertura assicurativa!

E’ intuitivo che, per rispondere all’ultima domanda, la retroattività andrebbe estesa al massimo ovvero illimitatamente. E’ anche vero che per alcuni tipi di danni la legge prevede delle prescrizioni superati alcuni tempi, ma la giurisprudenza si sta evolvendo e rendendo sempre meno certi i tempi di prescrizione.

Responsabilità penale

La responsabilità medica, peraltro, non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale.
Infatti l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.
Tale responsabilità non può essere ceduta alla compagnia di assicurazione come quella civile, ma il professionista può tutelarsi attraverso la polizza tutela legale che mette a disposizioni capitali per la scelta dei migliori legali e per accedere a tutti gli strumenti utili, come le perizie di parte, nel procedimento penale.

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